Codice deontologico del volontario

CODICE DEONTOLOGICO DEL VOLONTARIO

 

Art. 1 Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti  fondamentali dell’uomo. Non cerca d’ imporre i  propri valori morali.

Art. 2 Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.

Art. 3 Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.

Art. 4 Interviene dov’è più utile e quando è necessario,  facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica.

Art. 5 Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, se non di modico valore.

Art. 6 Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua Organizzazione.  Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire,  nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.

Art. 7 Si prepara con impegno,  riconoscendo la  necessità della formazione permanente che viene svolta all’interno della propria Organizzazione.

Art. 8 È vincolato all’osservanza del segreto professionale su  tutto ciò che gli è confidato o di cui  viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività di  volontario.

Art. 9 Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato.

Art. 10 Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.

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