Codice deontologico del volontario
CODICE DEONTOLOGICO DEL VOLONTARIO
Art. 1 Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Non cerca d’ imporre i propri valori morali.
Art. 2 Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.
Art. 3 Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.
Art. 4 Interviene dov’è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica.
Art. 5 Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, se non di modico valore.
Art. 6 Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.
Art. 7 Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all’interno della propria Organizzazione.
Art. 8 È vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività di volontario.
Art. 9 Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato.
Art. 10 Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.